- 28/12/2020
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Il D. Lgs. 81/08 pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di garantire la sicurezza di tutti i lavoratori che operano con vincolo di subordinazione nell’#Associazione, garantendo innanzitutto che questi vengano adeguatamente informati e formati sui rischi per la salute e sicurezza connessi con le attività svolte, utilizzino attrezzature, impianti e infrastrutture “a norma”, siano forniti di eventuali dispositivi di protezione individuali necessari per eseguire i lavori in sicurezza.
Le nuove “figure” lavorative diffusesi nel mondo sportivo di recente, non consentono di identificarsi in una fattispecie tipica già prevista dall’Ordinamento giuridico, pertanto ogni associazione dovrà procedere ad analizzare e qualificare i rapporti instaurati con i propri collaboratori.
In presenza di lavoratori subordinati, il #Datore di #lavoro dovrà innanzitutto adempiere all’obbligo di:
1. valutare tutti i rischi a cui sono soggetti i #lavoratori (#DVR);
2. nominare un #Responsabile del #Servizio di #Prevenzione e #Protezione (#RSPP), o svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, acquisendo le necessarie competenze previste dalla legge.
La #valutazione dei #rischi è lo strumento fondamentale per determinare dettagliatamente i successivi #adempimenti, nonché le specifiche misure di sicurezza da mettere in atto per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tra queste ultime vanno annoverate anche le misure per la gestione delle #emergenze, compreso il primo soccorso.
Per semplicità, riportiamo di seguito uno schema utile per individuare i principali obblighi.
(vedi foto in commento)
Tra i precedenti, si vogliono sottolineare gli obblighi in capo al #DatorediLavoro di #informazione, #formazione e #addestramento dei lavoratori, tesi sia a rendere consapevoli questi ultimi dei rischi, sia delle modalità di lavoro previste per garantire la sicurezza. Più in generale, la normativa in materia di sicurezza pone particolare attenzione alla formazione di tutte le figure dell’organizzazione, precisando specifici percorsi formativi, durata e modalità di erogazione delle attività formative. Recenti Accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, sanciti il 21/12/2011, hanno dettagliatamente normato la formazione in materia di sicurezza delle seguenti figure:
– datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione
– #dirigenti e #preposti presenti nell’organizzazione
– lavoratori
mentre altre norme di legge hanno stabilito i requisiti formativi di:
– responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp)
– lavoratori addetti all’#antincendio e al #primosoccorso.
Invece verso gli appaltatori e i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in favore e presso i luoghi di lavoro gestiti dall’associazione #sportiva #dilettantistica (#ASD), il D. Lgs. 81/08 prevede che quest’ultima:
a) verifichi l’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore / lavoratore autonomo;
b) comunichi i rischi interferenti o propri dei luoghi di lavoro;
c) qualora necessario per l’espletamento dell’attività, fornisca attrezzature a norma;
d) coordini le attività svolte dagli appaltatori / lavoratori autonomi;
e) qualora le attività sia riconducibili ad opere di natura edile, ottemperi a complessi e articolati adempimenti previsti dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08.
Si vuole evidenziare che, a prescindere dalla presenza o meno di lavoratori subordinati, l’Associazione sportiva dovrà sempre e comunque garantire la sicurezza dei terzi che a qualsiasi titolo dovessero trovarsi presso i luoghi in cui la stessa eserciti la propria attività, sia durante il normale espletamento delle attività sportive, sia durante situazioni di emergenza.
Ultimo significativo dato è l’individuazione del soggetto che acquisisca la posizione di Datore di lavoro nell’ambito dell’Associazione. Egli si identifica, generalmente, con il legale rappresentante dell’Associazione – Società sportiva dilettantistica, ma ciò dipenderà dalla tipologia di struttura che ogni Associazione si è data per Statuto. La sua individuazione precisa è molto importante poiché egli assume non solo gli obblighi suindicati onde “mettere in sicurezza” l’Associazione, ma – in prima persona – viene investito della responsabilità giuridica derivante da eventuali incidenti che possano determinarsi in caso di mancata attuazione delle misure di sicurezza previste nel Documento di Valutazione del Rischio, volte a tutelare la salute dei lavoratori e dei soggetti terzi che possano accedere nei luoghi dell’Associazione.