- 23/04/2022
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Aggiornamento GPS, è ormai prossima la pubblicazione dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione che regolamenterà tutta la procedura riguardante la presentazione delle domande per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze.
Il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), nelle ultime ore, ha espresso il proprio parere in merito alla bozza dell’Ordinanza ministeriale.
Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze prevedono due fasce: verranno utilizzate per il conferimento degli incarichi di supplenza al 31 agosto o 30 giugno, dopo lo scorrimento delle GaE. Le GPS, come ampiamente anticipato nelle scorse settimane, avranno validità biennale: quindi, saranno valide per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Gli aspiranti supplenti potranno scegliere una sola provincia.
Graduatorie Provinciali per le Supplenze
Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell’anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.
Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.
GPS sostegno
Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:
i. per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.
Graduatorie di istituto
Le graduatorie di istituto prevedono tre fasce. Saranno utilizzate dai Dirigenti Scolastici per il conferimento delle supplenze temporanee o per l’assegnazione di eventuali supplenze residuate al 31 agosto o al 30 giugno.
Qui di seguito riportiamo la bozza dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione, sulla quale ha espresso il proprio parere il CSPI