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Il Piano Operativo di Sicurezza: responsabilità e tracciamento

Quali sono le effettive responsabilità del datore di #lavoro rispetto al POS? Oltre la #burocrazia, un’analisi ponderata
Il POS è un documento che compare nel Titolo IV, tra gli «Obblighi del datore di lavoro, dirigente, preposto», senza che siano distinte le responsabilità dei diversi ruoli. Fa però riferimento all’art. 89, c. 1, lett. h), che lo descrive come «il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV», che descrive i contenuti minimi del POS, esplicitando che «il POS è redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario…».
È ragionevole pensare che il datore di lavoro abbia la responsabilità finale e, per così dire, #politica del POS, in quanto appunto la politica #aziendale per la #salute e la #sicurezza ricade nella sfera delle sue responsabilità. Il POS può essere redatto all’interno di un #dipartimento gestito da un #dirigente, nella misura in cui questa attività rispetta le linee guida stabilite dal datore di lavoro. Responsabilità del preposto è quella di vigilare sull’applicazione del POS, da parte dei #lavoratori che egli controlla.
Il datore di lavoro, quindi, è sempre il responsabile finale del POS, a prescindere da chi lo rediga o lo emetta. Differentemente da altri documenti rilevanti per la #normativa, non è stabilito che questo documento debba essere firmato. Dal momento che è soggetto a verifica da parte del coordinatore in fase di esecuzione, è necessario però che questi possa essere assicurato in relazione alla sua attribuzione e rintracciabilità, e la firma è il modo più semplice ed efficace. Occorre tenere in considerazione che le organizzazioni che adottano un sistema di gestione, tipo ISO 9001 Sistemi di Gestione per la Qualità, BS OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Assessment Series o ISO 45001 Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, hanno definito, con riferimento al capitolo 7.5.3 Controllo dell’informazione documentata per i sistemi ISO o 4.4.4 Documentation per il BS OHSAS 18001, i requisiti per il controllo e l’emissione dei documenti, che di solito vengono soddisfatti attraverso la firma di diversi ruoli a testimoniare il processo di elaborazione, controllo ed emissione. Questa soluzione, nella misura in cui quanto viene descritto è veritiero, può essere considerata accettabile.
Gli altri soggetti che possono essere occasionalmente coinvolti nella gestione del Piano operativo di Sicurezza sono:
🔵 Il medico competente aziendale;
🔵 I rappresentanti dei lavoratori della sicurezza.
Il medico competente, a suo esclusivo giudizio, può sostituire o integrare la visita agli ambienti di lavoro con l’esame del PSC. Questo non è un obbligo; e non essendoci obblighi non è previsto che terzi vigilino su questo. D’altra parte, questa non è nemmeno una informazione necessaria all’esecuzione delle attività da parte del Coordinatore in fase di Esecuzione. Il CSE non ha quindi nessuna ragione per richiedere la firma del medico competente sul POS.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono essere consultati dal datore di lavoro, prima dell’accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. n. 81/2008, art. 102). Dal momento che il RLS non ha obblighi, ma attribuzioni, il datore di lavoro è obbligato a promuovere la consultazione, ma il RLS non è obbligato a darvi seguito. Il CSE non ha quindi alcun titolo per richiedere al RLS di firmare alcun documento, incluso il POS, che non è assolutamente citato dalla norma. L’articolo 92 c. 1 lettera d) pone in capo al CSE l’obbligo di verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere, che se la lingua Italiana ha un senso, significa qualcosa di diverso dal chiedere la firma del RLS sul POS.
Perciò, si può sintetizzare che:
🔵 Il datore di lavoro è sempre responsabile del contenuto del POS, a prescindere di come esso viene redatto e presentato.
🔵 La firma del datore di lavoro sul POS emesso non è un obbligo normativo quanto una questione di #opportunità.
🔵 La richiesta della firma di altri ruoli rilevanti per la gestione della sicurezza, quali il #medico competente o il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non è in alcun modo giustificabile.
🔵 Le procedure di un #sistema di #gestione per la salute e sicurezza, nel momento in cui si decide di adottarlo, devono descrivere il processo di redazione, controllo ed emissione del POS, individuando i ruoli e definendone le responsabilità. La firma per redazione, controllo ed emissione può essere considerata una soluzione adeguata a garantire il controllo del documento, nella misura in cui le attività svolte sono adeguate ed eseguite correttamente.
🔵 La necessità che le figure preposte alla #redazione, controllo ed emissione del documento, siano munite di un incarico formale (si può parlare di #delega solo per le materie ammesse dalla #norma) per l’esecuzione di questi compiti è senz’altro una misura per una corretta organizzazione, ma è necessaria solo nella misura in cui le attribuzioni e gli incarichi non siano desumibili dall’organizzazione in altra forma, come ad esempio dalle procedure per l’emissione del POS stesso.