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Smart Working : Come cambia la sicurezza sul lavoro

Con il ciclone pandemico da COVID-19 è sempre più presente nel nostro gergo e molto più nel #lavoro il termine #smartworking. Ma cosa prevede la #normativa sul lavoro riguardo?
Innanzitutto, dobbiamo distinguere smart working da telelavoro.
Nel #telelavoro, gli strumenti di lavoro per la maggior parte dei casi sono forniti dal datore di lavoro come da normativa di riferimento contenuta nel comma 10 articolo 3 del D.Lgs 81/08. Con la modifica legata alle variazioni lavorative passate al telelavoro mobile quale variazione di postazioni di lavoro non più fissa è nata l’esigenza normativa di adeguarsi a questa nuova forma con l’obbligo del datore di lavoro di adottare gli #strumenti di lavoro mantenerli e gestire la #sicurezza.
Con lo smart working, l’obbligo non cambia, ma intervengono fattori di rischio ambientali diversi rispetto a quelli del telelavoro #domiciliare connessi comunque ad attività all’esterno. I fattori ambientali complicano la situazione in quanto trattasi di ambienti di lavoro non tradizionali, ma domestici. Questa è la differenza tra telelavoro e smart working per cui il legislatore richiede al datore di lavoro di provvedere ad una sorta di #vigilanza con il contributo del lavoratore stesso tenuto a rispettare una maggiore responsabilità individuale. Gli obblighi del datore di lavoro sono, quindi, sulla #responsabilità circa il corretto funzionamento degli strumenti tecnologici forniti al lavoratore (ambito lavorativo subordinato). Per cui, anche nello smart working la responsabilità relativa all’utilizzo e il funzionamento degli strumenti di lavoro è in capo al datore di lavoro stesso. In mancanza di strumenti adeguati non si può parlare di lavoro agile.